Statuto

ART. 1 – SCOPO
L’ISTITUZIONE Opera Pia “F. Garofoli” trae testamento olografo 1.3.1861 dell’omonino Dr. Federico Garofoli di Venezia ed a seguito di definitiva aggiudicazione disposta dal Tribunale Civile di Venezia con decreto n. 6615 del 4 aprile 1864. Con R. D. del 12.3.1877 l’Istituzione venne eretta in Ente Morale ai sensi della Legge 6972/1890.

ART. 2 – SCOPO
Scopo dell’istituzione è l’assistenza ed il ricovero di bisognosi residenti in San Giovanni Lupatoto.

ART. 3 – SEDE
L’Istituzione Opera Pia “F. Garofoli” ha sede presso il Municipio di San Giovanni Lupatoto in Via Roma n. 18.

ART. 4 – IN FASE DI AGGIORNAMENTO

ART. 5 – MEZZI
L’Istituzione trae i mezzi per il suo Funzionamento da:
a – rendite del patrimonio;
b – rette corrisposte dagli utenti che usufruiscono dei suoi servizi a titolo non gratuito;
c – contributi ed elargizioni straordinarie di privati ed enti pubblici, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio;

CAPO II°
ART. 6 – ORGANI
Organi. dell’Istituzione sono:
– Consiglio di Amministrazione;
– Presidente del Consiglio di Amministrazione;
– Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;

ART. 7 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione
composto da n. 7 persone, come segue:
– n. 6 persone elette dal Consiglio Comunale di San Giovanni Lupatoto, scelte fra i non appartenenti al Consiglio stesso;
– Parroco pro-tempore della locale Chiesa di San Giovanni Battista, quale membro di diritto per disposizione testamentaria.
Per l’elezione dei sei componenti di competenza consiliare ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre. A parità di voto è proclamato il più anziano d’età. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata la minoranza con due persone. A tal fine, qualora nella votazione non siano eletti i due consiglieri di minoranza dovranno essere chiamate a far parte del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione degli ultimi due eletti, della maggioranza, le due persone proposte dalla minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. I membri elettivi durano in carica 5 anni, e possono essere rieletti ai sensi dell’art. 10 della Legge 6972/1890. L’Amministratore nominato in sostituzione di altro decaduto rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il Consigliere decaduto. Le funzioni degli amministratori sono gratuite.

ART. 8 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione dell’Ente ed al suo funzionamento. In particolare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti esso:
delibera il regolamento di amministrazione e di gestione;
delibera i regolamenti interni di funzionamento delle strutture, e del personale, nonchè la pianta organica;
delibera sulle modifiche dello statuto;
approva i bilanci preventivi e conti consuntivi;
adotta ogni atto di disposizione del patrimonio;
delibera in ordine ai ricorsi ed alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonchè alle relative transazioni;
A maggioranza assoluta dei presenti esso:
– delibera in ordine alla nomina e assunzione del personale;
– determina annualmente l’importo delle rette per i servizi prestati;
– esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla Legge e dai regolamenti, statali e regionali, oltre che dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l’intervento della metà più uno dei membri assegnati, ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.
Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone.
A parità di voti la proposta si intende respinta.
Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, giusto L’art. 15 della Legge 6972/1890, non può prendere parte alle deliberazioni.

ART. 10 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie.
Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalla legge per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per eventuali variazioni agli stessi.
Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 – ORDINE DEL GIORNO
L’ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, con l’invito ad intervenire, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
In casi di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 24 ore.

ART. 12 – VERBALI
I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Segretario dell’Ente, e devono essere firmati dal Presidente, dai Consiglieri intervenuti e dal Segretario.
Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, o rifiuti di firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale della seduta.

ART.13 – DECADENZA
Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dall’organo di nomina, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiederà all’organo competente la sostituzione del membro decaduto.

ART. 14 – NOMINA DEL PRESIDENTE
Presidente dei Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta.

ART. 15 – COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente.
Esso vigila sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, sospende per gravi motivi il personale dipendente, riferendone al Consiglio nella prima seduta.
Il Presidente in caso d’urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima seduta da convocarsi entro 20 giorni dall’adozione dell’atto.
Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente promuove presso gli enti interessati, l’adozione degli atti di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – NOMINA DEL VICE – PRESIDENTE
Con le stesse modalità e negli stessi termini della nomina del Presidente, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Vice-Presidente.

ART. 17 – COMPITI DEL VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

CAPO III°
ART. 18 – SEGRETARIO
Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei membri assegnati, nomina un Segretario.
Il Segretario potrà essere persona esterna o dipendente dell’Istituzione.
Con la delibera di nomina dovrà essere determinata la misura della prestazione e del compenso.

ART. 19 – COMPITI DEL SEGRETARIO
Il Segretario:
– risponde al Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività ad esso affidate;
– redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
– cura la predisposizione degli atti approvati dagli organi del l’Ente, ed i connessi adempimenti previsti dalla legge e dal lo statuto;
– formula ipotesi di lavoro e suggerimenti da sottoporre e all’approvazione degli organi dell’Ente;
– cura i rapporti con il tesoriere;
Il Segretario è il Capo del personale dipendente dell’Ente e ne controlla l’attività e la disciplina.

ART. 20 – TESORERIA
Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nomina il Tesoriere dell’Ente.

Art. 20/bis
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente nomina un Revisore dei Conti da scegliersi fra gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri.
La nomina, le competenze, le modalità di funzionamento, di decadenza, di revoca per inadempienza del Revisore sono oggetto di apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 – MANDATI DI PAGAMENTO
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono Muniti di firma del Presidente, del consigliere addetto al settore, del Segretario e del Ragioniere dell’Ente, ove esista.

ART. 22 – PERSONALE
I modi, dì nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

CAPO IV°
ART. 23 – NORME TRANSITORIE
L’attuale Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7 del presente statuto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, una volta in possesso del decreto regionale di approvazione che promuoverà la nomina da parte degli enti interessati dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, convocherà la prima seduta del nuovo Consiglio e la presiederà fino alla nomina del Presidente ai sensi dell’art. 14 dello statuto.
Il presente statuto entrerà in vigore dalla data del decreto regionale di approvazione.

CAPO V°
ART. 24 – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficienza pubblica.